Legge del 1974 numero 270 art. 3


La misura dei canoni e delle prestazioni, prevista dalla presente legge, decorre dall'annata agraria 1965-1966, salvo i casi in cui il pagamento sia stato già effettuato e ricevuto senza alcuna riserva e sempre che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Per i pagamenti che siano ancora da eseguire è in facoltà dell'enfiteuta di richiedere la rateizzazione in cinque annualità dei canoni da pagare e delle eventuali spese.

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