Legge del 1974 numero 195 art. 7


Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma
e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica
amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di
capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate
da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a
favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di
gruppi parlamentari.
Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi
forma diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra
quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro
articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che
tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo
sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che
non siano comunque vietati dalla legge.
Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti
previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di
cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione
dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento
siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa,
è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la
multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente
legge.

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