Legge del 1974 numero 195 art. 6


6. [Le somme esigibili a titolo di contributo non possono essere cedute. Ogni patto in tal senso è nullo]. I contributi previsti dalla presente legge non sono soggetti ad alcuna tassa né imposta, diretta o indiretta.

(Periodi soppressi dall'art. 39-quater decies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione).

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