Legge del 1974 numero 195 art. 4


In qualsiasi caso di contestazioni o ritardo nella riscossione, il
Presidente della Camera o il Presidente del Senato, secondo la
rispettiva competenza, provvedono al deposito bancario della somma
destinata al contributo. Le eventuali controversie sono decise dagli
uffici di presidenza rispettivamente della Camera e del Senato.

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