Legge del 1974 numero 195 art. 2


I contributi per il rimborso delle spese elettorali sono versati ai
partiti politici, su domanda dei rispettivi segretari politici
indirizzata al Presidente della Camera, secondo le seguenti modalità:
a) il 15 per cento della somma stanziata è ripartita in misura
uguale tra tutti i partiti che ne hanno diritto, a termini del comma
terzo del precedente articolo;
b) la somma residua è ripartita fra i partiti previsti dal terzo
e quarto comma dell'articolo 1, in proporzione ai voti ottenuti nelle
elezioni politiche della Camera dei deputati.
I contributi di cui alla lettera a) sono versati entro trenta
giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli
uffici elettorali.
I contributi di cui alla lettera b) sono versati, per un terzo
entro trenta giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da
parte degli uffici elettorali e, per gli altri due terzi, in rate
annuali per la durata della legislatura.

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