Legge del 1974 numero 195 art. 10


All'onere complessivo previsto nella misura massima di lire 45.000
milioni per l'esercizio finanziario 1974 si provvede con riduzione di
pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministro
del tesoro.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio
decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

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