Legge del 1971 numero 865 art. 70


1.Per le regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE stabilisce - su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro - le quote degli stanziamenti di cui alla presente legge da devolvere ai suddetti enti e da iscriversi nei rispettivi bilanci.
2.Tali quote sono utilizzate per le finalità previste dalla presente legge.
3.Tutte le agevolazioni ed esenzioni concernenti l'edilizia abitativa sono estese alle abitazioni, ai fabbricati e alle opere comunque realizzate in base a leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito della loro competenza in materia di edilizia popolare.

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