Legge del 1971 numero 865 art. 69


1.All'onere derivante dall'applicazione della disposizione contenuta nella lettera a) del precedente articolo 67, per l'anno finanziario 1971, si provvede con una corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
2.Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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