Legge del 1971 numero 865 art. 67


1.Alla realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo 48 si provvede:
a) attraverso l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici del limite di impegno di lire 16 miliardi per l'anno finanziario 1971, di lire 18 miliardi per l'anno finanziario 1972, di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1973;
b) attraverso l'utilizzazione delle somme ricavate da operazioni di mutuo, da emissioni di obbligazioni ed in genere da operazioni finanziarie rivolte allo sviluppo dei programmi di edilizia popolare; al pagamento degli interessi e dei ratei di ammortamento si provvede con i fondi di cui al primo comma, lettera a) dell'articolo 5;
c) attraverso l'utilizzazione dei fondi residui di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e delle disponibilità derivanti dal 1° maggio 1970, n. 210 , convertito nella legge 3 luglio 1970, n. 419, nonché dei ricavi dello sconto dei proventi comunque spettanti alla Gestione case per lavoratori secondo le modalità di cui all'articolo 23, lettera a), della legge 14 febbraio 1963, n. 60;
d) attraverso anticipazioni su pagamento dei debiti dello Stato nei conti della Gestione, derivanti dal residuo del venticinquennio dopo la scadenza del programma decennale, per i quali è autorizzata dopo il 1 aprile 1976 la spesa di 78 miliardi da ripartire in ragione di lire 15 miliardi nell'anno finanziario 1976, 26 miliardi in ciascuno degli anni 1977 e 1978 e 11 miliardi nell'anno 1979;
e) attraverso l'utilizzazione di ogni altro fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

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