Legge del 1971 numero 865 art. 59


1.Per l'assegnazione dei prestiti a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, è formata un'unica graduatoria mediante sorteggio tra i lavoratori concorrenti in possesso dei requisiti di legge.
2.Il lavoratore utilmente incluso nella graduatoria sceglie la destinazione del prestito.
3.Coloro che per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate siano ammessi a contributi a fondo perduto per effetto di disposizioni legislative emanate in favore di persone colpite da calamità naturali sono, altresì, ammessi, ancorché non lavoratori, ad usufruire delle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, con facoltà di cumulabilità dei due benefici.
4.Le domande di cui al precedente comma sono classificate in un elenco speciale.

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