Legge del 1971 numero 865 art. 55


1.I fondi di cui alle lettere c) e d) del successivo art. 67 sono destinati per:
a) la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori dipendenti nella misura non inferiore al 60 per cento e di case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persone anziane nella misura non superiore al 5 per cento dei fondi stessi;
b) interventi per la costruzione di alloggi destinati ai dipendenti di imprese, ammesse a costruire direttamente alle condizioni di cui all'articolo 56, nella misura non superiore al 10 per cento dei fondi stessi;
c) finanziamenti di cooperative costituite tra lavoratori dipendenti, le quali concorrono alla costruzione degli alloggi con l'apporto dell'area, nella misura non superiore al 15 per cento dei fondi stessi;
d) prestiti individuali per la costruzione e l'acquisto di alloggi o miglioramento o risanamento, di alloggi di proprietà dei richiedenti a valere sul fondo di rotazione in misura non superiore al 10 per cento;
e) interventi di ristrutturazione, risanamento o restauro conservativo di interi complessi edilizi compresi nei centri storici per una quota gravante nella percentuale dei fondi destinata alla generalità dei lavoratori.

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