Legge del 1971 numero 865 art. 48


TITOLO IV - Programmi pubblici di edilizia residenziale

1.Nel triennio 1971-1973 i programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al presente titolo prevedono: la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori ed a coloro che occupano abitazioni improprie, malsane e fatiscenti da demolire; la costruzione di alloggi destinati a soddisfare i fabbisogni abitativi di zone colpite da calamità naturali; la costruzione di case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persone anziane, nonché di alloggi destinati ai cittadini più bisognosi, anche riuniti in cooperative edilizie; la costruzione di alloggi in favore di lavoratori dipendenti emigrati all'estero e di profughi, anche se riuniti in cooperative edilizie; la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative agli interventi di edilizia abitativa; la esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare dello Stato e degli enti di edilizia economica e popolare, escluso quello ceduto ai sensi del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 (26) , l'integrazione dei contributi concessi agli istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione di programmi edilizi.
2.I programmi sono predisposti secondo le disposizioni contenute nel titolo I della presente legge.
3.Una quota non inferiore al 5 per cento dello importo complessivo dei programmi suddetti è destinata all'esecuzione di opere di edilizia sociale.
4.Nella ripartizione degli interventi una quota non inferiore al 45 per cento degli importi complessivi è riservata ai territori di cui all'art. 1 del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 .
5.Quando si tratti di costruzioni da realizzarsi in base alla L. 14 febbraio 1963, n. 60, possono chiedere i benefici stabiliti dalla legge stessa anche i lavoratori dipendenti emigrati all'estero, ancorché non si sia fatto luogo al pagamento dei contributi di cui alla stessa legge.
6.Alle domande di prenotazione presentate da lavoratori emigrati all'estero saranno attribuiti i seguenti punteggi:
a) in relazione al bisogno di alloggio, giusto l'art. 70 del D.P.R. 11 ottobre 1963, n. 1471, il punteggio di punti 3, intendendosi parificata la condizione del lavoratore emigrato a quella prevista dalla lett. c) del citato art. 70, ancorché la sua famiglia conviva con lui all'estero;
b) per anzianità di lavoro nella località in cui sono previste le costruzioni degli alloggi: i punteggi previsti dall'art. 71 del D.P.R. 11 ottobre 1963, n. 1471, considerandosi utile a tale effetto la località di residenza della famiglia del lavoratore se essa non convive con il lavoratore emigrato all'estero, oppure la località di ultima residenza del lavoratore in Italia se la famiglia si è trasferita all'estero con lui. I periodi di lavoro prestati all'estero si considerano prestati nella località determinata come sopra, sommandosi con i periodi di lavoro (anche non iniziali) prestati eventualmente in dette località, anche in più riprese;
c) in relazione all'anzianità di contribuzione: i punteggi previsti dall'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, computandosi come periodi di effettiva contribuzione anche i periodi di lavoro prestati all'estero, da documentarsi con attestati delle ditte alle cui dipendenze il lavoratore abbia prestato la sua opera, vidimati dal consolato italiano di prima categoria competente per territorio o dalla cancelleria consolare della rappresentanza diplomatica italiana accreditata nel Paese in cui il lavoro è stato prestato. Il punteggio minimo si intende elevato a punti 2 se il lavoro all'estero, anche in più riprese, sia durato almeno tre anni.

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