Legge del 1971 numero 865 art. 47


1.In sede di prima applicazione i comuni o consorzi, sulla base dei programmi pluriennali di attuazione dei piani di zona, presentano le richieste di finanziamento alla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.La regione indica l'ordine di priorità ed invia entro i venti giorni successivi le proprie proposte al Ministro per i lavori pubblici.
3.Il Ministro per i lavori pubblici trasmette le richieste alla Cassa depositi e prestiti indicando l'ordine di precedenza sulla base del quale verranno concessi i mutui nei limiti degli stanziamenti previsti per gli anni finanziari 1971 e 1972, a norma del precedente articolo 45.

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