Legge del 1971 numero 865 art. 40


1.(Modifica l'art. 19, L. 18 aprile 1962, n. 167: "I comuni sono obbligati a provvedere, con priorità rispetto ad altre zone, alla sistemazione della rete viabile, alla dotazione dei necessari servizi igienici e all'allacciamento alla rete dei pubblici servizi delle zone incluse nei piani, utilizzate dagli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie".).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1971 numero 865 art. 40"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti