Legge del 1971 numero 865 art. 4


1.Fino alla data di entrata in vigore del decreto delegato previsto dal successivo articolo 8, le Regioni sono delegate all'attuazione dei programmi da esse approvati a norma del precedente articolo 3.
2.A tal fine, esse si avvalgono degli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi regionali e di cooperative edilizie e loro consorzi.
3.Per l'impiego dei fondi eventualmente eccedenti la capacità di spesa degli enti di cui al precedente comma, le Regioni possono avvalersi di imprese a partecipazione statale attraverso apposite convenzioni.
4.Il CIPE, su proposta del CER che accerta l'eventuale mancata attuazione dei programmi deliberati, autorizza l'esercizio da parte del Ministro per i lavori pubblici del potere di cui ai precedenti secondo e terzo comma.

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