Legge del 1971 numero 865 art. 25


abrogato
[1.La delega al presidente della giunta regionale degli adempimenti previsti dal presente titolo ha efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti delegati da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della L. 16 maggio 1970, n. 81.
2.A tale fine il presidente della giunta regionale si avvale del competente provveditorato alle opere pubbliche].
(Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

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