Legge del 1971 numero 865 art. 23


abrogato
[1.La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni assistite dalla garanzia dello Stato:
a) ai comuni, sui mutui richiesti per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, o localizzate ai sensi dell'art. 51 della presente legge, e per i quali sia già intervenuto l'affidamento di massima;
b) agli enti pubblici, sui mutui originari o suppletivi in corso di concessione per opere di edilizia fruenti di contributo statale;
c) agli enti pubblici su mutui originari o suppletivi in corso di concessione per opere di edilizia fruenti di contributo statale relative a programmi realizzati per cooperativa edilizia, nell'ambito dei piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, ovvero ai sensi dell'art. 51 della presente legge.
2.Le anticipazioni non possono superare l'importo complessivo di lire 150 miliardi, di cui 15 miliardi per le anticipazioni di cui alla lettera c), con carattere di fondo di rotazione e sono rimborsate dai mutuatari in un'unica soluzione all'atto della riscossione del mutuo corrispondente contratto con la Cassa depositi e prestiti o con gli altri istituti autorizzati.
3.A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad avvalersi anche delle giacenze relative alle somme da somministrare sui mutui concessi].
(Articolo così sostituito dall'art. 20, D.L. 2 maggio 1974, n. 115)
(Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

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