Legge del 1971 numero 865 art. 2


1.È istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per l'edilizia residenziale (CER).
2.Esso è presieduto dal Ministro per il lavori pubblici o da un Sottosegretario all'uopo delegato ed è composto:
1) da un rappresentante del Ministro per i lavori pubblici;
2) da un rappresentante del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
3) da un rappresentante del Ministro per il tesoro;
4) da un rappresentante del Ministro per il bilancio e la programmazione economica;
5) da due esperti nominati dal Ministro per i lavori pubblici anche fra persone estranee alla Amministrazione.
3.Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici e dura in carica tre anni.
4.Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici.

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