Legge del 1971 numero 865 art. 16


abrogato
[1.Con provvedimento della regione è istituita, in ogni provincia, una Commissione composta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia o da un suo delegato, nonché da due esperti nominati dalla regione in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.
(Gli attuali primi otto commi così sostituiscono i precedenti primi quattro commi per effetto dell'articolo 14, L. 28 gennaio 1977, n. 10)
2.La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della commissione di cui al primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori componenti.
(Gli attuali primi otto commi così sostituiscono i precedenti primi quattro commi per effetto dell'articolo 14, L. 28 gennaio 1977, n. 10)
3.La commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. L'intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione ed all'assegnazione ad essa del personale necessario.
(Gli attuali primi otto commi così sostituiscono i precedenti primi quattro commi per effetto dell'articolo 14, L. 28 gennaio 1977, n. 10)
4.La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.
(Gli attuali primi otto commi così sostituiscono i precedenti primi quattro commi per effetto dell'articolo 14, L. 28 gennaio 1977, n. 10)
5.L'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui all'art. 18, è commisurata al valore agricolo medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.
(Gli attuali primi otto commi così sostituiscono i precedenti primi quattro commi per effetto dell'articolo 14, L. 28 gennaio 1977, n. 10)
6.Nelle aree comprese nei centri edificati l'indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata della regione agraria stessa.
(Gli attuali primi otto commi così sostituiscono i precedenti primi quattro commi per effetto dell'articolo 14, L. 28 gennaio 1977, n. 10).
7.Tale valore è moltiplicato per un coefficiente:
da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti;
da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti.
(Gli attuali primi otto commi così sostituiscono i precedenti primi quattro commi per effetto dell'articolo 14, L. 28 gennaio 1977, n. 10).
8.Per la determinazione dell'indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, la commissione di cui al primo comma è integrata dal sindaco o da un suo delegato.
(Gli attuali primi otto commi così sostituiscono i precedenti primi quattro commi per effetto dell'articolo 14, L. 28 gennaio 1977, n. 10).
9.Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate ai sensi dell'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, l'indennità è determinata in base alla somma del valore dell'area, definito a norma dei precedenti commi, e del valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Se la costruzione è stata eseguita senza licenza o in contrasto con essa o in base ad una licenza annullata e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 41, secondo comma, della L. 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ne deve essere disposta ed eseguita la demolizione ai sensi dell'art. 26 della stessa legge e l'indennità è determinata in base al valore della sola area.
10.Nella determinazione dell'indennità non deve tenersi alcun conto dell'utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione nonché dell'incremento del valore derivante dall'esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra opera o impianto pubblico.
11.L'indennità determinata a norma dei commi precedenti è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati, fino alla data dell'espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione].
(Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

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