Legge del 1971 numero 865 art. 15


abrogato
[1.Qualora l'indennità non sia accettata nel termine di cui al primo comma dell'art. 12, il presidente della giunta regionale richiede la determinazione della indennità alla commissione competente per territorio di cui all'art. 16. La commissione, entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale, determina l'indennità sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola e la comunica all'espropriante.
2.L'espropriante comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione della commissione nella segreteria del comune e rende noto al pubblico l'eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 10].
(Articolo così sostituito dall'art. 14, L. 28 gennaio 1977, n. 10)
(Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

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