Legge del 1971 numero 865 art. 13


abrogato
[1.Il prefetto - su richiesta dell'espropriante, il quale deve fornire la prova di avere adempiuto a quanto prescritto dal terzo comma dello articolo 12 - pronuncia, entro 15 giorni dalla richiesta, l'espropriazione sulla base dei dati risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 10.
2.Il decreto del prefetto deve essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, inserito per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia e trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari in termini di urgenza.
3.Il decreto prefettizio costituisce provvedimento definitivo.
4.In caso di ricorso giurisdizionale, da presentare nei termini di legge, l'esecuzione dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità, di occupazione temporanea e d'urgenza e di espropriazione impugnati può essere sospesa, ai sensi dell'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642(8) , nei soli casi di errore grave ed evidente nell'individuazione degli immobili ovvero nell'individuazione delle persone dei Proprietari].
(Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 325 e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

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