Legge del 1971 numero 127 art. 5


L'art. 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n.
302, è sostituito dai seguenti articoli:
Art. 27. - (Consorzi di società cooperative). - <cooperative legalmente costituite, comprese quelle tra pescatori
lavoratori, che, mediante la costituzione di una struttura
organizzativa comune, si propongono, per facilitare i loro scopi
mutualistici, l'esercizio in comune di attività economiche, possono
costituirsi in consorzio come società cooperative, ai sensi degli
articoli 2511 e seguenti del codice civile.
Per procedere a tale costituzione è necessario:
a) un numero di società cooperative legalmente costituite non
inferiore a cinque;
b) la sottoscrizione di un capitale di almeno 1.000.000 di lire
di cui sia versata almeno la metà.
Le quote di partecipazione delle consorziate possono essere
rappresentate da azioni il cui valore nominale non può essere
inferiore a lire 50.000, nè superiore a lire 1.000.000 ciascuna.
I consorzi fra cooperative di pescatori possono essere costituiti
da un numero di società cooperative non inferiore a tre. Il limite di
capitale indicato nel secondo comma è ridotto a lire 500.000, di cui
sia versata almeno la metà>>.
Art. 27-bis. - (Consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici
appalti). - <appalti continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno
1909, n. 422, dal titolo V del regolamento approvato con regio
decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e dal precedente articolo 15.
Ad essi si applicheranno, tuttavia, le disposizioni dei commi
secondo e terzo del precedente art. 27.
Le cooperative interessate sono tenute, altresì, ai fini del
decreto di riconoscimento del consorzio, ad esibire:
a) copia dell'ultimo bilancio o di una situazione patrimoniale
aggiornata debitamente firmata dal presidente e dai sindaci;
b) un elenco dei più notevoli lavori eseguiti dopo la
costituzione con l'indicazione del loro importo, firmato dal
presidente>>.
Art. 27-ter. - (Consorzi tra società cooperative per il
coordinamento della produzione e degli scambi). - <più società cooperative legalmente costituite esercenti una medesima
attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per
oggetto la disciplina delle attività stesse, mediante una
organizzazione comune, sono regolati, salvo quanto disposto dai
successivi commi secondo e terzo del presente articolo e dell'art.
27-quater, dalle norme di cui al capo II del titolo X, libro V del
codice civile, in quanto applicabili.
Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a
svolgere attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura
degli amministratori, essere depositato presso il registro
prefettizio delle cooperative della provincia nella quale ha sede
l'ufficio, unitamente al documento comprovante l'adempimento delle
formalità di cui al comma primo dell'art. 2612 del codice civile. Gli
stessi adempimenti debbono essere eseguiti per l'eventuale
modificazione del contratto.
Alle persone che agiscono in nome del consorzio non si applica la
seconda parte del primo comma dell'art. 2615 del codice civile se non
eccedono i limiti dei poteri loro conferiti nel contratto di
consorzio depositato.
Ai contratti di consorzio contemplati nel presente articolo e agli
eventuali atti successivi di proroga, di modifica, di nuove adesioni,
di recesso e di scioglimento e a tutti i relativi adempimenti, si
applicano le agevolazioni in materia di imposta di bollo e di
registro disposte dalle leggi vigenti per gli atti costitutivi e
modificativi e gli atti analoghi e relativi adempimenti delle società
cooperative; ciò se ed in quanto le società cooperative contraenti
siano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 26>>.
Art. 27-quater. - (Controllo sull'attività dei consorzi
cooperativi). - <con ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, quelli
costituiti ai sensi dell'art. 27-ter, secondo comma, sono soggetti
alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
che l'esercita nei modi e nei limiti stabiliti dagli articoli da 2542
a 2545 del codice civile, e dalle disposizioni del presente
decreto>>.

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