Legge del 1971 numero 127 art. 16


Commissioni provinciali di vigilanza
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge [1], la commissione provinciale di vigilanza, di cui all'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche, viene integrata da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

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