Legge del 1969 numero 742 art. 1




Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
(Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 16, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162)
La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale.

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