Legge del 1968 numero 519 art. 5


L'art. 7 della legge 3 aprile 1957, n. 235, è sostituito
dal seguente: <dell'istituto universitario o dell'ospedale o dell'istituto di cura
privato o dell'obitorio dove è stato eseguito il prelievo. Copia di
tali processi verbali deve essere inviata al medico provinciale a
cura del direttore dell'istituto universitario o del direttore
dell'ospedale o del direttore dell'istituto di cura privato o del
direttore dell'obitorio>>.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1968 numero 519 art. 5"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti