Legge del 1968 numero 519 art. 3


L'art. 4 della legge 3 aprile 1957, n. 235, è sostituito
dal seguente: <ospedali, civili o militari, delle cliniche universitarie e degli
istituti di cura privati nei quali si è verificato il decesso o degli
obitori presso i quali si effettuano i riscontri diagnostici dal
medico che intende procedere al prelievo, controfirmata possibilmente
dalla persona per la quale si richiede il prelievo ovvero da un suo
congiunto. Dei prelievi eseguiti viene data comunicazione al medico
provinciale.
Durante il periodo di osservazione previsto dagli articoli 7, 8 e 9
del regolamento di polizia mortuaria, il prelievo può venire
effettuato soltanto previo accertamento della realtà della morte da
parte del direttore dell'istituto universitario o del primario
dell'ospedale o del capo del reparto ospedaliero o del direttore
dell'istituto di cura privato, ove si verificò il decesso; ovvero
dall'ufficiale sanitario del comune qualora il decesso sia avvenuto
in luogo diverso ed il soggetto abbia dato valida autorizzazione>>.

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