Legge del 1968 numero 519 art. 2


L'art. 3 della legge 3 aprile 1957, n. 235, è sostituito
dal seguente: <militari, nelle cliniche universitarie, negli istituti di cura
privati o negli obitori ove vengono eseguiti i riscontri diagnostici.
Nel caso in cui il soggetto ne abbia dato valida autorizzazione il
prelievo può essere effettuato anche nel luogo del decesso>>.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1968 numero 519 art. 2"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti