Legge del 1968 numero 15 art. 9


Documenti spontaneamente esibiti.
(Fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli, sono validi a tutti gli effetti gli atti e documenti esibiti spontaneamente dagli interessati e riconosciuti regolari dalla amministrazione) (Legge abrogata dal Dpr 445/2000).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1968 numero 15 art. 9"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti