Legge del 1968 numero 15 art. 5


Documentazione mediante semplice esibizione.
(Salvo quanto disposto negli artt. 2 e 3, la data ed il luogo di nascita, la residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo ed ogni altro stato o qualità personale possono essere comprovati mediante esibizione, all'ufficio competente, di documenti, anche di identità personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti dalla p.a. e contenente l'attestazione dei dati richiesti.) (Legge abrogata dal Dpr 445/2000).

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