Legge del 1968 numero 15 art. 4


Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.
Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa (Comma aggiunto dall'art. 3, L. 15 maggio 1997, n. 127)) (Legge abrogata dall'art.77 Dpr 445/2000).

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