Legge del 1968 numero 15 art. 27


Rinvio
([Salvo quanto previsto negli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20 nulla è innovato alle norme del R.D. 9 luglio 1939, numero 1238 , concernenti la presentazione dei documenti necessari per la celebrazione del matrimonio, nonché alle norme del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, relative alla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali (Comma così modificato dall'art. 9, L. 11 maggio 1971, n. 390).
Restano ferme le disposizioni del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269 , riguardanti il titolo originale di studi medi prescritto per ottenere l'ammissione ai corsi universitari] ( Il penultimo comma dell'art. 26 e l'art. 27 sono stati abrogati dall'art. 13, D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)) (Legge abrogata dal Dpr 445/2000).

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