Legge del 1968 numero 15 art. 2


Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
(La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.
[La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20] (Comma abrogato dall'art. 3, L. 15 maggio 1997, n. 127) (Legge abrogata dal Dpr 445/2000).

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