Legge del 1968 numero 15 art. 19


Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile
(In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200) (Legge abrogata dal Dpr 445/2000).

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