Legge del 1968 numero 1187 art. 4


Le misure di salvaguardia di cui al precedente articolo continuano
ad applicarsi entro il periodo di tempo indicato nell'art. 3 della
legge 5 luglio 1966, n. 517, ai piani particolareggiati adottati dopo
l'entrata in vigore della presente legge e non approvati nel termine
di cinque anni di cui all'art. 2.

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