Legge del 1967 numero 587 art. 3


All'onere di lire 1.500.000 annue derivante dall'applicazione delle norme contenute nella presente legge, sarà fatto fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1240 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1967 numero 587 art. 3"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti