Legge del 1967 numero 458 art. 7


E' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 300.000 a lire 6.000.000 (La multa è stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981) chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di un rene.

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