Legge del 1965 numero 904 art. 7


Le disposizioni legislative nelle quali sia fatto rinvio, per la determinazione dell'indennità di espropriazione, all'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, si intendono modificate in conformità del primo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, nel testo sostituito con l'articolo 1 della presente legge.
È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1460.

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