Legge del 1965 numero 1329 art. 13


Gli atti previsti dalla presente legge si rilasciano in originale. Essi, inoltre, per un triennio dalla data in cui ha effetto la presente legge, sono esenti da registrazione e dall'imposta di bollo.
Le cambiali emesse ai sensi della presente legge sono soggette alla tassa di bollo di lire 1000 quale che sia il loro importo e la loro scadenza.

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