Legge del 1964 numero 756 art. 7


Famiglia colonica
La composizione della famiglia colonica può essere modificata senza il consenso del concedente anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2142 del Codice civile, purché non ne risulti compromessa la normale conduzione del fondo. Ai fini della presente legge, il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

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