Legge del 1964 numero 756 art. 6


Direzione dell'impresa mezzadrile
Il mezzadro collabora con il concedente nella direzione dell'impresa. A tale fine le parti concordano tutte le decisioni di rileva te interesse, secondo le esigenze della buon tecnica agraria.
In caso di disaccordo, è data facoltà a ciascuna delle parti di chiedere il parere al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
Nelle compravendite di cose o prodotti compiute nel comune interesse il mezzadro ha diritto di partecipare con il concedente alle relative operazioni.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1964 numero 756 art. 6"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti