Legge del 1964 numero 756 art. 5


Spese per la coltivazione
Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse, ivi comprese quelle per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici ed escluse quelle per la mano d'opera, previste dall'art. 2174 del Codice civile, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti uguali.
Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri il concedente deve anticipare senza interessi sino alla scadenza dell'anno agrario le spese indicate nel precedente comma.

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