Legge del 1964 numero 756 art. 4


Ripartizione dei prodotti nella mezzadria
Nei rapporti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la divisione dei prodotti e degli utili del fondo è effettuata assegnando al mezzadro una quota non inferiore al 58 per cento.
I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti, le quali, a divisione avvenuta, acquistano la piena disponibilità della quota a ciascuna spettante. Non si dividono in natura tra i contraenti quei prodotti il cui valore non si può determinare prima della vendita in comune o per i quali non si può effettuare la vendita separata senza pregiudizio dell'interesse delle parti. In caso di mancato accordo fra le parti circa la vendita in comune, ciascuna di esse ha facoltà di fare propria la proposta dell'altra.
Gli usi locali relativi alla vendita o utilizzazione in comune, tranne diversi accordi delle parti, restano salvi soltanto per quei prodotti che si ottengono giornalmente con continuità durante l'anno.
Quando i prodotti sono conferiti in comune ad aziende di trasformazione o di conservazione o ad esercizi di vendita i relativi accrediti sono fatti separatamente alle parti per le rispettive quote. In tal caso il concedente e il mezzadro partecipano a parità di condizioni ai risultati economici delle operazioni di trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti.
Se l'azienda è provvista di impianti idonei e sufficienti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione del prodotto, il mezzadro che voglia vendere i prodotti di sua spettanza assegnatigli in natura, deve a parità di condizioni (comprese le modalità di pagamento), preferire il concedente. Le parti possono altresì concordare di dividere il prodotto dopo la conservazione, lavorazione o trasformazione eseguita in comune nei suddetti impianti o di vendere in comune i prodotti conservati, lavorati o trasformati. In mancanza di accordo il mezzadro ha diritto di immagazzinare, lavorare e trasformare la sua quota di prodotto negli impianti aziendali, corrispondendo un equo compenso al concedente.
Non sono dovuti dal mezzadro regalie, prestazioni gratuite, onoranze e qualsiasi altro compenso in eccedenza alla quota di prodotti e di utili spettanti al concedente. Sono nulle di pieno diritto le relative pattuizioni.
Il mezzadro può in qualunque momento, ma in ogni caso non oltre due anni dalla cessazione del rapporto, ripetere quanto il concedente abbia percepito in eccedenza alla quota di sua spettanza.

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