Legge del 1962 numero 167 art. 9


I piani approvati ai sensi del precedente art. 8 hanno efficacia per dieci anni (L'efficacia dei piani è stata portata a 15 anni dall'art. 1, L. 18 aprile 1962, n. 167, modificato dall'art. 38, L. 22 ottobre 1971, n. 865, e, successivamente, a 18 anni dall'art. 51, L. 5 agosto 1978, n. 457) dalla data del decreto di approvazione ed hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Per giustificati motivi l'efficacia dei piani può, su richiesta del Comune interessato, essere prorogata, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per non oltre due anni.
L'approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti.
L'indicazione nel piano delle aree occorrenti per la costruzione di edifici scolastici sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di idoneità preveduta dall'art. 8 della legge 9 agosto 1954, numero 645.
Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione a norma degli articoli seguenti, per i fini di cui al primo comma dell'art. 1.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1962 numero 167 art. 9"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti