Legge del 1962 numero 167 art. 16


[I proprietari delle aree comprese nei piani approvati ai sensi della presente legge e non destinate nei piani stessi agli usi previsti dall'articolo, 4, lettere a) e c), possono, entro il mese di novembre di ogni anno, presentare domanda al sindaco di costruire direttamente, sulle aree stesse, fabbricati aventi caratteristiche di abitazione di tipo economico o popolare (Comma così sostituito dall'art. 2, L. 21 luglio 1965, n. 904).
Il sindaco concede la licenza di costruzione su parere conforme della Commissione di cui all'art. 11, richiesto ai fini del coordinato utilizzo delle aree comprese nei piani, e sempre che non sussistano prevalenti esigenze degli enti indicati nell'art. 10.
I progetti debbono essere preventivamente approvati dall'Ufficio del genio civile, al quale spetta di accertare che le costruzioni siano di tipo economico o popolare.
Le spese per le opere di urbanizzazione primaria, di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono a carico dei proprietari, in proporzione al volume edificabile consentito, e devono essere rimborsate al Comune all'atto della concessione della licenza edilizia.
Il Comune ha la facoltà di affidare l'esecuzione delle opere stesse ai proprietari, con le modalità e per l'importo di spesa relativo da stabilirsi in sede di stipulazione della convenzione prevista all'articolo 18, quarto comma.
Nella convenzione sopracitata è, inoltre, determinata la quota delle spese relative alle opere di urbanizzazione secondaria, posta a carico dei proprietari, in proporzione al volume edificabile consentito] (Gli utlimi tre commi sono stati aggiunti dall'articolo 3, L. 21 luglio 1965, n. 904).
(Gli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono stati abrogati dall'art. 39, L. 22 ottobre 1971, n. 865).

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