Legge del 1962 numero 167 art. 14


[Qualora nel termine indicato nell'art. 13, non sia intervenuta dichiarazione di accordo bonario o questo non sia stato seguito dall'atto di cessione, il Prefetto, ricevuta la prova dell'avvenuto deposito dell'indennità di espropriazione in misura pari a quella indicata nell'art. 12, emette immediatamente il decreto di espropriazione.
Qualsiasi contestazione concernente l'indennità di espropriazione non interrompe il corso della espropriazione stessa e non ne impedisce gli effetti. L'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di notificazione del decreto di espropriazione]
(Gli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono stati abrogati dall'art. 39, L. 22 ottobre 1971, n. 865).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1962 numero 167 art. 14"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti