Legge del 1962 numero 167 art. 13


[Il Prefetto comunica la richiesta di espropriazione e la indennità determinata ai proprietari interessati i quali entro il perentorio termine di trenta giorni possono dichiarare di essere disposti ad un accordo bonario sull'indennità stessa. Tale dichiarazione è dal Prefetto comunicata all'ente al quale l'area è stata destinata] (Gli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono stati abrogati dall'art. 39, L. 22 ottobre 1971, n. 865).

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