Legge del 1962 numero 167 art. 12


[L'indennità di espropriazione delle aree è determinata dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al sindàco l'indennità fissata.
In aggiunta all'indennità, è contemporaneamente corrisposta al proprietario espropriato, per ogni anno e frazione di anno calcolata ad anno intero compresi tra la data di approvazione del piano e la data del decreto di esproprio, una somma pari al 2 per cento dell'importo medio degli indennizzi o, mancanza, dei prezzi di acquisto, rispettivamente liquidati o pagati, per metro quadrato, per le espropriazioni o gli acquisti effettuati nella zona, ai sensi della presente legge, in ciascuno di tali anni o frazioni di anno] (Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 21 luglio 1965, n. 904. La Corte costituzionale, con sentenza n. 22 del 9 aprile 1965, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale, «nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione» della sentenza stessa, dell'art. 12, secondo comma, prima parte, e dell'art. 16, primo comma, nella versione precedente alla sostituzione effettuata dalla L. 21 luglio 1965, n. 904).
(Gli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono stati abrogati dall'art. 39, L. 22 ottobre 1971).

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