Legge del 1962 numero 167 art. 10


I Comuni ed i Consorzi, di cui all'art. 1, ultimo comma, possono riservarsi l'acquisizione, anche mediante esproprio, fino ad un massimo del 50 per cento delle aree comprese nel piano, e sono autorizzati a cederne il diritto di superficie o a rivenderle, previa urbanizzazione e fatti salvi i diritti dei proprietari, a norma del successivo art. 16, ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche o popolari.
Il prezzo di cessione deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto o dell'indennità di esproprio, maggiorato delle spese sostenute per la realizzazione degli impianti urbanistici, tenendo conto, inoltre, della destinazione e dei volumi edificabili.
Le rimanenti aree edificabili possono essere richieste per la costruzione di case popolari:
a) dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni;
b) dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato e dagli Istituti autonomi per le case popolari;
c) dall'I.N.A.-Casa;
d) dalle Società cooperative per la costruzione di case popolari a favore dei propri soci;
e) dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
f) dagli enti morali, dagli enti e dagli istituti che costruiscono case popolari da assegnare in locazione o con patto di futura vendita, non aventi scopo di lucro.
Gli enti indicano al sindaco o al presidente del Consorzio le aree che intendono scegliere e l'entità delle costruzioni che sulle stesse intendono eseguire, entro il mese di novembre di ogni anno (Le disposizioni contenute nell'art. 10 sono ora sostituite da quelle contenute nell'art. 35, L. 22 ottobre 1971, n. 865).

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