Legge del 1962 numero 1338 art. 6


È fissato un nuovo termine perentorio di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati o di pensionati di cui all'art. 2, L. 20 febbraio 1958, n. 55.
I superstiti di assicurato deceduto dopo il 3 dicembre 1944 e anteriormente al 1° gennaio 1958 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dal n. 1) dell'art. 9, sub art. 2, L. 4 aprile 1952, n. 218, per il diritto alla pensione di vecchiaia, hanno diritto alla pensione indiretta con decorrenza dal primo giorno del mese di entrata in vigore della presente legge, sempreché nei loro confronti risultino verificate le condizioni previste per i superstiti degli assicurati dalle lettere a), b) Ð e c) dell'art. 2, L. 20 febbraio 1958, n. 55.
La domanda di pensione da parte dei superstiti di cui al comma precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal primo comma del presente articolo.

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