Legge del 1962 numero 1338 art. 5


L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti esclusione o l'esonero, ha facoltà di chiedere a liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma.
Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636.
La pensione supplementare diretta:
a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;
b) si determina con le stesse modalità previste per la liquidazione dei supplementi di cui al quarto comma del precedente art. 4;
c) è aumentata di un decimo del suo importo per il coniuge e per ogni figlio per i quali sussistano le condizioni stabilite dall'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Comma così sostituito con effetto dal 1° maggio 1968, dall'art. 12, D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488).
I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto ai supplementi di cui al precedente articolo 4.
La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento e sono riversibili, in caso di morte del pensionato, secondo le norme della predetta assicurazione.
In caso di morte di pensionato dei trattamenti di previdenza indicati nel primo comma del presente articolo, o di iscritto ai trattamenti stessi, i contributi per lui versati nell'assicurazione generale obbligatoria, ove non abbiano già dato luogo a liquidazione di pensione autonoma o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a favore dei superstiti secondo le norme dell'assicurazione stessa, danno diritto ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa.
Qualora dopo la decorrenza della pensione supplementare diretta risultino versati altri contributi che non abbiano dato luogo a supplemento, di essi va tenuto conto ai fini della determinazione della pensione supplementare ai superstiti.
È abrogata ogni altra diversa disposizione in materia di utilizzazione dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti pertinenti a pensionati a carico delle forme di previdenza indicate nel primo comma.

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